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DOCENTI E PERSONALE ATA

RICORSO AL TRIBUNALE DEL LAVORO PER OTTENERE LA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI E IL COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PER IL PERSONALE ATA

I docenti con supplenza temporanea (quindi con supplenza breve o fino al termine delle lezioni o trasformato in corso d’anno fino al 30 giugno) hanno diritto ad ottenere il riconoscimento della retribuzione professionale docente (RPD) che insieme alla paga base costituisce uno degli elementi della retribuzione.

La RPD per la prima fascia stipendiale è attualmente pari ad € 174,50 (nel periodo precedente al 19.04.2018 era pari ad € 164,00), tuttavia viene corrisposta solamente ai docenti di ruolo, con supplenza annuale.

Pertanto il personale precario che ha svolto supplenze temporanee non percepisce la predetta voce stipendiale.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha recentemente stabilito che la norma del C.C.N.L. che attribuisce il predetto compenso al “personale docente ed educativo” è senz’altro riferibile anche al personale a tempo determinato, a prescindere dall’incarico di supplenza svolto.

E ciò in quanto il mancato riconoscimento di tale voce stipendiale in favore del personale precario con supplenza temporanea, oltre a risultare in contrasto con la normativa contrattuale, risulta, altresì, lesivo dei principi posti alla base della direttiva comunitaria 1999/70/CE in base alla quale il datore di lavoro pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato un trattamento che non sia meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

Principio affermato in molteplici pronunce dalla Corte di Giustizia Europea e che può essere esteso anche al personale ATA precario con supplenza breve o temporanea con riferimento al compenso individuale accessorio (CIA) che attualmente trova la sua regolamentazione nell’art. 82 del CCNL 2006/2009.

In considerazione del fatto che il Ministero dell’Istruzione non si è conformato spontaneamente a quanto statuito dalla Suprema Corte, è possibile presentare ricorso giudiziale per il riconoscimento del diritto alla RPD e alla CIA anche per periodi di servizio svolti con incarichi temporanei con il limite prescrizionale di cinque anni.

Pertanto possono ricorrere non solo docenti o personale ATA ancora oggi precari, ma anche chi è stato immesso in ruolo negli ultimi anni al fine di richiedere le differenze maturate nel periodo del precariato.

Per aderire al ricorso è sufficiente compilare la scheda di adesione qui allegata ed inviarla all’indirizzo email adesioni.lcs@gmail.com unitamente alla documentazione ivi indicati ed alla procura.

Nelle more della predisposizione del ricorso è consigliabile inoltrare al Ministero una  lettera interruttiva della prescrizione di cui si allega fac simile.

Il costo del ricorso per un valore del credito (importo degli arretrati da recuperare) fino ad 5.200,00 è di € 150,00. Se superiore è di € 220,00.

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