E’ possibile proporre ricorso per ottenere il diritto al mantenimento, ai fini della ricostruzione di carriera, del gradone stipendiale 3-8 anni in favore del personale docente, educatore ed ATA della scuola.
Già con diverse sentenze, infatti, il Ministero è stato condannato ad applicare in favore del personale scolastico la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 4.08.2011, nonché a corrispondere le relative differenze retributive oltre interessi legali.
- A chi si rivolge: tutto il personale (docente, Educativo, ATA), a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado, che abbia iniziato a lavorare alle dipendenze del MIUR in forza di una successione di contratti a tempo determinato (almeno 180 giorni per anno scolastico), prima del 1° settembre 2011 (quindi il personale già in servizio a tempo determinato alla data del 1/9/2010) e che, alla data di stipula dell’accordo sindacale del 4.08.2011 abbia già lavorato un anno.
- Obiettivo: applicazione, ai fini della ricostruzione di carriera, della cd. “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 2 del CCNL del 4.08.2011, che riconosce il diritto al mantenimento economico del gradone stipendiale più favorevole “3-8 anni”.
- Autorità Giudiziaria: Tribunale del lavoro territorialmente competente.
Si precisa che i ricorsi saranno proposti collettivamente.
- Documentazione necessaria:
1) copia decreto di ricostruzione carriera (o, in mancanza dichiarazione dei servizi);
2) copie contratti a tempo determinato in formato pdf (o stato matricolare);
3) cedolino stipendio, uno per ogni anno;
4) copia documento di identità e tessera sanitaria.
È disponibile in allegato l’atto di diffida e messa in mora che gli interessati dovranno sollecitamente compilare, sottoscrivere ed inviare con raccomandata a.r., ovvero pec, al Ministero dell’Istruzione, al fine di interrompere i termini di prescrizione (5 anni) per il pagamento di arretrati.