Il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, con sentenza n. 731/2021 del 23/02/2021, è nuovamente intervenuto in materia di mobilità “interprovinciale” del personale scolastico, statuendo il diritto di precedenza ex L. 104/1992 del docente che assiste il genitore o l’avo disabile in situazione di gravità, precedenza illegittimamente esclusa dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità, che si pone in violazione dell’art. 601 D.lgs. 297/1994, disciplina speciale del settore scolastico, portatrice di valori di rilievo costituzionale.
Con la stessa sentenza, il Tribunale di Palermo ha, altresì, ritenuto l’illegittimità del CCNI sulla mobilità nella parte in cui dispone l’accantonamento dei posti da destinare alle immissioni in ruolo (50%), riservando la restante parte (50%) alle operazioni di mobilità, ponendosi in contrasto con l’art. 470, comma 1, D.lgs. 297/1994, secondo cui le immissioni in ruolo debbono essere effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale, in ciascun anno scolastico.