Con la sentenza n. 4654/2025 il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha stabilito che il diritto di una docente supplente a percepire l’indennità di maternità e a vedersi riconosciuto il relativo punteggio di servizio sorge con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio, risultando irrilevante la successiva mancata formalizzazione del contratto nel sistema informatico SIDI da parte dell’istituzione scolastica.
La vicenda esaminata dal Tribunale di Palermo riguarda una docente precaria che, nonostante avesse regolarmente accettato l’incarico, effettuato la “presa di servizio” e trasmesso la documentazione medica relativa alla gravidanza, non riceveva l’indennità di maternità né otteneva il punteggio relativo al periodo di supplenza ottenuto e ciò in quanto l’istituto scolastico ometteva di inserire il contratto nel sistema SIDI, adducendo “problemi tecnici”.
La docente ha quindi agito in giudizio per ottenere il riconoscimento dei propri diritti economici e giuridici derivanti dall’incarico, sia per il periodo coperto dal contratto sia per il successivo periodo di “indennità fuori nomina” fino all’inizio di un nuovo incarico.
La decisione del Tribunale si fonda su un solido impianto normativo e giurisprudenziale volto a garantire una protezione completa alla lavoratrice madre, anche in presenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) costituisce la pietra angolare della disciplina.
– Articoli 16 e 17: Definiscono i periodi di congedo di maternità obbligatorio e di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza.
– Articolo 22: Stabilisce il trattamento economico e normativo, prevedendo un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo di congedo. Fondamentalmente, il comma 3 sancisce che tali periodi “devono essere computati nell’anzianita’ di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilita’ o alla gratifica natalizia e alle ferie”.
– Articolo 24: Disciplina l’indennità di maternità per le lavoratrici il cui rapporto di lavoro si risolva o che si trovino in stato di disoccupazione. Prevede che l’indennità sia corrisposta se il periodo di congedo inizia entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, garantendo così la continuità della tutela economica anche “fuori nomina”.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca introduce disposizioni migliorative rispetto alla legge. In particolare, il CCNL 2019-2021, all’art. 34, prevede che durante il congedo di maternità alla lavoratrice spetti “l’intera retribuzione fissa mensile” e non l’80% previsto dalla normativa generale. Questa disposizione è stata correttamente applicata dal CTU nella sentenza in commento per il periodo coperto dal contratto.
Il Giudice del Lavoro di Palermo ha quindi accolto pienamente il ricorso ritenendo che la mancata registrazione del contratto nel sistema SIDI non possa in alcun modo pregiudicare i diritti della lavoratrice. Inoltre, ha correttamente distinto il trattamento economico dovuto:
Periodo in costanza di rapporto: Alla docente spetta l’intera retribuzione, in applicazione della norma di maggior favore prevista dal CCNL di comparto
Periodo successivo alla scadenza del contratto (“fuori nomina”): la docente ha diritto all’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione, ai sensi degli artt. 22 e 24 del D.Lgs. n. 151/2001.
Infine, il Tribunale ha condannato l’Amministrazione ad attribuire alla ricorrente il punteggio maturato per tutta la durata dell’incarico conferito.