Con la sentenza n. 945/2025, il Tribunale di Marsala, sez. lavoro, dopo un excursus analitico della normativa e dei principi giurisprudenziali riguardanti la materia, ha riconosciuto il diritto del docente a percepire l’indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse in forma integrale in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza eurounitaria e della Corte di Cassazione, così statuendo:
“6. … il ricorrente ha lamentato di non essere stato adeguatamente informato del diritto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stato formalmente invitato a goderne.
In applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche si osserva che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia invitato il lavoratore a godere delle ferie ovvero abbia avvisato lo stesso che, in caso di mancata fruizione delle stesse, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
Ma simile prova non è stata fornita dal Ministero dell’Istruzione e del merito, il quale, pertanto, in applicazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88, oltre che dell’art. 36 Cost., non può che essere condannato al pagamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute dal ricorrente al momento della cessazione dei rapporti di lavoro. Non vi è prova, infatti, a fronte della specifica contestazione attorea, dell’effettiva ricezione n. 297 del 2025.
7. Con riferimento alla quantificazione dei giorni residui, appaiono manifestamente corretti i conteggi elaborati dal ricorrente in quanto determinati alla luce della normativa rilevante nella specie
Allo stesso modo, appare corretta la quantificazione della retribuzione dovuta, sulla base delle retribuzioni così come indicate nei contratti di lavoro e della durata degli incarichi.
Pertanto, il Ministero convenuto deve essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente, della somma lorda di € 12.758,79 oltre interessi come per legge…” .
In particolare, il Tribunale ha ritenuto monetizzabili tutte le ferie maturate dal docente, anche quelle relative ai periodi di sospensione delle lezioni, atteso il mancato invito del Dirigente Scolastico a goderne con l’avvertimento che in assenza di richiesta ferie il docente avrebbe perso anche la correlativa indennità.